IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  ed  in  particolare
l'articolo 43, recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
direttive   del   Consiglio   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
89/656/CEE,  90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE  e  90/679/CEE   in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; 
  Vista la legge 22  febbraio  1994,  n.  146,  recante  proroga  del
termine della  delega  legislativa  contemplata  dall'art.  43  della
citata  legge  n.  142  del  1992,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'attuazione delle direttive  particolari  gia'  adottate,  ai  sensi
dell'art.   16,   paragrafo   1,    della    direttiva    89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,   della   sanita',   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, dell'interno e  per  la  funzione  pubblica  e  gli
affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per  la  tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,  in
tutti i settori di attivita' privati o pubblici. 
  2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e  dei  servizi  di
protezione civile, le  norme  del  presente  decreto  sono  applicate
tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al   servizio
espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con  decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica. 
  3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre  1973,
n. 877, nonche' dei lavoratori con rapporto contrattuale  privato  di
portierato, le norme del  presente  decreto  si  applicano  nei  casi
espressamente previsti. 
  4. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme  di
attuazione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -   La   legge   n.   142/1992   reca  disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (Legge comunitaria per
          il 1991). L'art. 43 cosi' recita:
             "Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori  durante  il
          lavoro:    criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione delle
          direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) fissare in materia di sicurezza  del  lavoro  e  di
          prevenzione  il rispetto dei livelli di protezione previsti
          dalla legislazione  nazionale,  ove  piu'  favorevoli  alla
          sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
               b)  fissare gli obblighi generali e le responsabilita'
          per l'attuazione delle misure di sicurezza  negli  ambienti
          di  lavoro  e  per l'osservanza delle condizioni e le altre
          finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
               c) definire le  forme  organizzative  di  sicurezza  a
          livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
          al processo prevenzionale;
               d)  dettare  le disposizioni generali sull'impiego dei
          mezzi personali di protezione;
               e) indicare  le  caratteristiche  e  le  funzioni  dei
          servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo
          altresi'  la  definizione  delle  competenze, dei requisiti
          professionali e delle responsabilita' del medico incaricato
          della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
               f) dettare le  misure  di  sicurezza  in  presenza  di
          condizioni particolari di rischio;
               g)   prevedere,   al   fine  di  assicurare  il  pieno
          raggiungimento delle finalita' di prevenzione e  di  tutela
          dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
               1)   il   necessario  coordinamento  tra  le  funzioni
          esercitate dallo Stato e quelle  esercitate  nella  materia
          dalle  regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali,
          anche  la  fine  di  assicurare  unita'  di  indirizzi   ed
          omogeneita'   di   comportamento  in  tutto  il  territorio
          nazionale nell'applicazione delle disposizioni  in  materia
          di sicurezza del lavoro;
               2)  che  i  competenti  enti  ed  istituzioni svolgano
          attivita' di  informazione,  consulenza  ed  assistenza  in
          materia  antinfortunistica e prevenzionale, con particolare
          riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite  la
          istituzione   di  specifici  corsi,  anche  obbligatori  di
          formazione in detta materia;
               3) i criteri per la raccolta  e  l'elaborazione  delle
          informazioni  relative  ai  rischi  e  ai  danni  derivanti
          dell'attivita' lavorativa;
               4) che per  attivita'  lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita', l'attivita' di vigilanza possa  essere  esercitata
          anche dall'ispettorato del lavoro;
               5)  che le interruzioni periodiche di cui all'articolo
          7 della direttiva  del  Consiglio  90/270/CEE,  nonche'  le
          prescrizioni  minime  di  cui  all'allegato  alla  medesima
          direttiva, siano espressamente definite e quantificate  nel
          decreto legislativo di attuazione.
             2.  Il  decreto  legislativo recante le norme necessarie
          per l'attuazione delle direttive  di  cui  al  comma  1  in
          materia  di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il
          lavoro deve  assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  di
          protezione  piu'  favorevoli rispetto alla sicurezza e alla
          tutela  della  salute   dei   lavoratori   previsti   dalla
          legislazione italiana vigente.
             3.  In  deroga  a  quanto  previsto  nell'articolo 1, il
          termine  per  l'emanazione  del  decreto   legislativo   di
          attuazione  delle  direttive di cui al comma 1 del presente
          articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge".
             - La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 183
          del 29 giugno 1989. L'art. 16 cosi' recita:
             "Art.  16  (Direttive  particolari - Modifiche - Portata
          generale della presente direttiva). - 1. Il  Consiglio,  su
          proposta  della Commissione fondata sull'articolo 118 A del
          trattato, stabilisce direttive particolari rigurdanti,  fra
          l'altro, i settori di cui all'allegato.
             2.  La  presente  direttiva  e, fatta salva la procedura
          prevista all'articolo 17 per quanto rigurda gli adattamente
          tecnici, le direttive particolari possono essere modificate
          conformemente alla procedura prevista  all'articolo  118  A
          del trattato.
             3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
          interamente   all'insieme  dei  settori  contemplati  dalle
          direttive particolari, fatte  salve  le  disposizioni  piu'
          rigorose  e/o  specifiche  contenute  in  queste  direttive
          particolari".
             - La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 393
          del 30 dicembre 1989.
             - La direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 393
          del 30 dicembre 1989.
             - La direttiva 89/656/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 393
          del 30 dicembre 1989.
             - La direttiva 90/269/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 156
          del 21 giugno 1990.
             - La direttiva 90/270/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 156
          del 21 giugno 1990.
             - La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 196
          del 26 luglio 1990.
             - La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 374
          del 31 dicembre 1990.
             -   La   legge   n.   146/1994   reca  disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  dalle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          1993).
          Nota all'art. 1:
               - La legge n. 877/1973 reca norme per  la  tutela  del
          lavoro a domicilio.